Art. 48.
(Decisione sanitarie).

      1. Gli interessati possono, con atto scritto, delegare al convivente o ad altra persona del nucleo stabile tutte le decisioni relative allo stato di salute, compresa la scelta sulla donazione degli organi.
      2. Le previsioni di cui al comma 1 diventano inefficaci se, prima del peggioramento

 

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della salute o del decesso, era stata volontariamente interrotta la coabitazione.